Il Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito, con sentenza 279/13, che il danno da vacanza rovinata, derivante dalla lesione dell’interesse del turista a fruire pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, può essere risarcito ed è considerato più grave laddove si tratti di un’occasione irripetibile quale il viaggio di nozze.
Il caso in questione è relativo alla richiesta di rimborso di due coniugi, che avevano acquistato un pacchetto per il viaggio di nozze, ai quali la Compagnia aerea ha smarrito un bagaglio durante il volo di andata, dei beni contenuti nella valigia, delle maggiori spese sostenute e del risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Il Giudice del Tribunale ha, quindi, condannato la Compagnia aerea a rimborsare il danno patrimoniale corrispondente alle cose contenute nel bagaglio smarrito nel limite stabilito dalla Convenzione di Montreal, l’assicurazione a liquidare il danno patrimoniale relativo alla differenza tra il valore del bagaglio e quanto risarcito dal vettore aereo, nonché la Compagnia aerea e il Tour Operator a risarcire in solido il danno non patrimoniale c.d. da vacanza rovinata, considerato ancora più grave trattandosi di un viaggio di nozze, evento ritenuto irripetibile.
Non è stato, invece, riconosciuto, il rimborso delle maggiori spese sostenute, poiché ciò avrebbe determinato una ripetizione risarcitoria, dal momento che è stato disposto il rimborso degli oggetti contenuti nella valigia smarrita.
Per maggiori informazioni potete contattare lo Sportello SOS Turista.
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