Al momento stai visualizzando VACANZE ESTIVE: CONSIGLI PER I VIAGGIATORI

Sono state oltre quindicimila le consulenze fornite dal 1997 dallo sportello di tutela di diritti del turista e, dato che le vacanze sono ormai partite e molti si accingono ad abbandonare il lavoro per le agognate settimane (od orami sempre più solo alcuni giorni) di relax, riteniamo opportuno fornire alcuni consigli utili a tutti coloro che, nella veste di turisti, si trovano alle prese con possibili nuove insidie e tranelli nell’acquistare o fruire di un viaggio; ecco cosa fare: 1.    al momento della scelta del viaggio, se vi rivolgete ad una agenzia, pretendete sempre che vi siano consegnati i dépliants e gli opuscoli illustrativi: si tratta di un obbligo che spetta per legge al venditore del pacchetto o del servizio turistico e nel primo caso il Codice del consumo, prima, e da qualche settimana, il nuovo Codice del turismo prevedono anche le indicazioni che l’opuscolo deve fornire in modo chiaro e preciso: il prezzo, i mezzi di trasporto, la classificazione degli hotels, ecc. 2.    chi compra un pacchetto turistico tutto compreso deve ricevere copia del contratto con una descrizione precisa del pacchetto stesso in tutti i suoi elementi; 3.    il prezzo globale può essere modificato, purché almeno 20 giorni prima della partenza, soltanto se il contratto ne prevede la possibilità e l’aumento è dovuto ad un rincaro nel costo dei trasporti, nelle tasse di imbarco e sbarco o nell’oscillazione dei cambi, che spetta al TO dimostrare; se l’aumento supera il 10% il turista può comunque rinunciare al viaggio ottenendo la restituzione di quanto versato oppure fruire di un diverso pacchetto con conguaglio della differenza se esso è di minor valore; 4.    qualsiasi modifica che l’organizzatore dovesse essere costretto ad apportare va comunicata per iscritto al consumatore che entro due giorni può recedere dal contratto se la modifica è significativa al punto da rendere non più interessante il pacchetto; 5.    in caso di qualsiasi danno che il turista dovesse subire, il tour operator deve risarcirlo anche se questo è stato provocato da uno dei suoi fornitori (per esempio la compagnia aerea o l’albergatore), eccetto solo i casi di colpa del consumatore o di cause di forza maggiore; 6.    per avere diritto ad un risarcimento per eventuali disservizi subiti durante la vacanza, occorre inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, rispettando il termine tassativo di dieci giorni lavorativi dalla data del rientro, indirizzandola al Tour Operator, organizzatore del viaggio, e all’agenzia presso cui il viaggio è stato acquistato. Il rispetto del termine (10 giorni), della forma (raccomandata) e del destinatario (nella maggioranza dei casi è il tour operator responsabile e non l’agenzia) sono condizioni per poter poi pretendere un risarcimento e non decadere dai propri diritti. Inoltre il nuovo Codice del turismo, per i casi di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico, prevede espressamente che il turista possa chiedere, oltre alla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno relativo al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. Viene così esplicitamente (anche se in modo maldestro e incompleto) riconosciuto e specificamente previsto il danno da vacanza rovinata che già veniva liquidato in base ad alcune importanti sentenze. Qualora il reclamo non andasse a buon fine vi è, altresì, la possibilità di effettuare una conciliazione con i tour operator che hanno aderito al protocollo di conciliazione tra le associazioni di consumatori e ASTOI, come importante ulteriore strumento per evitare il contenzioso giudiziale; 7.    chi si reca in albergo deve sapere che l’albergatore è obbligato a ricevere il denaro che il cliente voglia lasciare in cassaforte: in ogni caso, il titolare dell’albergo risponde dei furti che il cliente subisce, senza alcun limite nel caso in cui i beni o il denaro sottratti gli siano stati consegnati o la perdita sia imputabile ad esso od ai suoi dipendenti, mentre il risarcimento non potrà superare una somma pari a 100 volte il valore della camera se gli oggetti sottratti o distrutti non sono stati consegnati ma lasciati in stanza; 8.    infine, chi utilizza l’aereo deve tenere presente che in caso di troppe prenotazioni che costringano qualcuno a non partire, questi ha in ogni caso diritto ad un risarcimento di 250, 400 o 600 EURO a seconda della lunghezza del percorso. Inoltre, il passeggero ha diritto a ricevere vitto e alloggio dalla compagnia per il tempo di attesa prima di ripartire immediatamente o in altra data per lui opportuna o, in alternativa, il passeggero può ottenere il rimborso della parte di percorso non goduta per partire con altra compagnia. Le stesse forme di assistenza sono previste per la cancellazione del volo: la compensazione pecuniaria sopra descritta, tuttavia, non è dovuta se l‘annullamento dipende da forza maggiore o se è stata comunicata al passeggero entro determinati termini ovvero qualora sia stato offerto un volo alternativo entro tempi prestabiliti. Nei casi di ritardo è dovuta l’assistenza in aeroporto ed il pernottamento in albergo quando è previsto l’imbarco su un volo alternativo. Il vettore è, altresì responsabile per i danni provocati da tale disservizio nei limiti di 4150 DSP (circa 4450,00 €) salvo che siano state adottate tutte le misure necessarie ad evitare il problema. Infine, dopo cinque ore di ritardo vi è la possibilità di scegliere tra la restituzione del prezzo pieno del biglietto o l’imbarco su un volo alternativo il prima possibile o in una data scelta dal passeggero. Una sentenza della Corte di Giustizia Europea ha, inoltre, previsto  la corresponsione della compensazione pecuniaria anche per i ritardi pari  superiori alle tre ore, del 50% per quelli inferiori alle 4 ore. Qualora si verifichi uno di questi disservizi, il passeggerò può mandare una raccomandata a/r al vettore aereo il prima possibile, descrivendo i disagi subiti, allegando copia degli scontrini attestanti eventuali maggiori spese sostenute e chiedendo un risarcimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  Qualora il bagaglio sia stato distrutto o danneggiato, ne sia stata ritardata la consegna o sia stato smarrito, deve essere fatta immediata denuncia all’ufficio “Lost & Found”. L’invio della raccomandata a/r, nel caso di distruzione e danneggiamento deve avvenire entro sette giorni. Quando invece la consegna è avvenuta in ritardo, tale documento deve essere spedito entro 21 dalla messa a disposizione del bagaglio al passeggero. Se entro 21 giorni la valigia non viene riconsegnata, è considerata ufficialmente smarrita ed è necessario mandare una raccomandata alla Compagnia aerea indicando l’elenco delle cose contenute, la copia del biglietto aereo, del talloncino del bagaglio, del PIR e degli scontrini di eventuali spese effettuate. 9.    Si ricorda inoltre che Alitalia e le associazioni di consumatori hanno elaborato un protocollo di conciliazione per i disservizi sopra elencati, anche in questo caso per offrire un ulteriore strumento, in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo, prima di adire le vie legali. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere, anche telefonicamente (059/2033430), al Servizio SOS TURISTA – Sportello unitario di Federconsumatori, Adiconsum e Movimento consumatori con sede a Modena  in Via Canaletto 100 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.30 e il lunedì, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 19.00, fax 059/2033434, e-mail info@sosvacanze.it, sito www.sosvacanze.it

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