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In questi giorni sta circolando una notizia relativa al ripristino nel D.D.L. Concorrenza, in discussione alla Camera, del tacito rinnovo per l’RC Auto. In tal senso diventa necessario fare un po’ di chiarezza.

Nel novembre 2016, il D.D.L. Concorrenza, in discussione al Senato, aveva abrogato il tacito rinnovo per il ramo danni, modifica che avevamo plaudito.

Successivamente, al D.D.L. Concorrenza, una volta ritornato alla Camera, è stato fatto un passo indietro rispetto a questa abrogazione.

La reintroduzione del tacito rinnovo per il ramo danni, permetterà alle compagnie assicurative il diritto di disdire la polizza o di cambiarne le condizioni, come già avviene con l’attuale vigente regime. Il ripristino del tacito rinnovo costituisce uno degli elementi che ostacolano la concorrenza, oltre che irrigidire il mercato.

In ogni caso, è opportuno ribadire che tale provvedimento non riguarda l’RC Auto, in quanto il riferimento, che potrebbe indurre l’errore, riguarda unicamente “le assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori”.

Quindi non c’è il tacito rinnovo, oltre che su l’RC Auto,  solo per questa casistica che è stata aggiunta al comma 1 dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni private.

Federconsumatori Modena

“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015” 

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