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A partire dal 29 aprile 2011 sono state introdotte le modifiche alle norme per l’introduzione dei liquidi negli aeroporti.
Tali cambiamenti prevedono che liquidi, aerosol o gel acquistati in un aeroporto di un paese terzo o a bordo di un aeromobile di un vettore aereo non comunitario, possano essere introdotti nelle aree sterili o a bordo degli aeromobili, a condizione che il liquido sia contenuto in un sacchetto conforme alle linee guida per i controlli di sicurezza raccomandate dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e che il sacchetto mostri chiaramente che l’acquisto è stato effettuato nelle trentasei ore precedenti nelle aree lato volo dell’aeroporto o a bordo dell’aeromobile.
L’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ha chiesto agli Stati membri della Comunità Europea di poterne differire l’applicazione per poter adottare le attrezzature necessarie, richieste dal Regolamento CE, che introduce le modifiche sopra indicate. Inoltre, anche prima della sua entrata in vigore aveva deciso di mantenere le norme più severe e restrittive in materia di sicurezza come, peraltro, altri Stati europei, quali Francia, Belgio e Regno Unito.
Per ulteriori informazioni potete contattare lo Sportello.

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