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La sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2012 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 15 del Decreto Legislativo 111/95 (attuativo della Direttiva 90/314/CEE riguardante i pacchetti “tutto compreso”) laddove, per i danni alla persona, stabiliva come limite al risarcimento quello previsto dalla Convenzione internazionale riguardante il contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles nel 1970 e ratificata in Italia tramite la Legge 1084/77. Ricordiamo che tale limite era posto in circa 313.500,00 euro. Poiché però esso non era previsto dalla Direttiva, da ora i risarcimenti potranno essere superiori, ove il danno dimostrato sia rilevante.
Va comunque osservato che il caso si riferiva ad un evento verificatosi nel 2004, perché oggi il d. lgs. 111/95 si applica solo per i casi insorti in precedenza alla sua sostituzione, dapprima con il Codice del Consumo e, da ultimo, con il Codice del Turismo, che tra l’altro ha anche definitivamente abrogato la legge che dava esecuzione in Italia alla CCV.

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