E’ stata inserita negli emendamenti della conversioni in legge del decreto sostegni, la proroga a 24 mesi della validità dei voucher relativi alle cancellazioni dei servizi turistici cancellati a causa covid.
In base a tale legge (69/2021) viene infatti disposto all’articolo 30 comma 4 bis:
“ All’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “diciotto mesi”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: “ventiquattro mesi” e al comma 10 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher puo’ essere ceduto dal beneficiario all’agenzia di viaggio,
ovvero puo’ essere emesso direttamente in favore di quest’ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa”.
Quindi resta valida la possibilità di ottenere il rimborso monetario dopo solo 12 mesi per i trasporti, mentre per tutti gli altri servizi il termine è ora di 24 mesi. Non è del tutto chiara la seconda parte del testo riguardante la possibilità di cedere il voucher all’agenzia.
Presumibilmente ciò significa che qualora l’agenzia abbia pagato personalmente il servizio turistico, il voucher può essere ceduto direttamente all’agenzia.
Ricordiamo che in caso di prenotazioni di viaggi all’estero, è necessario controllare le disposizioni della Farnesina sul sito di www.viaggiaresicuri.it,unica autorità competente.