Al momento stai visualizzando Ryanair: Provvedimento di inottemperanza di Agcm. La società continua a non informare i passeggeri in seguito alla cancellazione dei voli.

Lo scorso 29 novembre l’Antitrust ha avviato un procedimento di inottemperanza contro la Compagnia aerea Ryanair, che non ha adempiuto a quanto stabilito nel provvedimento cautelare emesso il 25/10/2017.

In pratica, il procedimento è stato avviato poiché Ryanair non ha dato esecuzione entro dieci giorni dalla delibera alle disposizioni in essa contenute, ossia fornire ai passeggeri informazioni chiare e corrette sui diritti spettanti in seguito alla cancellazione dei voli. Tali diritti consistono nella scelta tra il rimborso del volo inutilizzato e la modifica gratuita del volo (riprotezione), oltre che, quando prevista, la corresponsione della compensazione pecuniaria.

Le informazioni ai passeggeri devono essere fornite sia mediante la pubblicazione sul sito internet in lingua italiana, sia tramite una comunicazione diretta ai consumatori coinvolti.

Inoltre, la delibera prevede la compilazione di un elenco completo relativo alle tratte, al numero e alle date dei voli cancellati per i quali si è concretizzato il diritto al rimborso o alla modifica e alla compensazione pecuniaria, nonché l’immediata fruibilità della procedura per richiedere tali provvedimenti.

La compagnia aerea ha inoltrato una domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento, poi respinta dal TAR del Lazio con ordinanza emessa il 22/11/2017, poiché il vettore non ha provveduto a trasmettere all’Antitrust alcuna comunicazione e non ha intrapreso azioni volte all’adempimento del provvedimento. In seguito a tutto ciò, il procedimento di inottemperanza potrebbe condurre ad una sanzione amministrativa compresa fra i 10.000 ed i 5.000.000 di euro.

Ricordiamo che, se un volo viene cancellato dalla compagnia aerea, il passeggero ha diritto alla scelta tra il rimborso del prezzo pieno del biglietto allo stesso prezzo a cui è stato acquistato o l’imbarco su un volo alternativo il prima possibile o in una data successiva di gradimento del passeggero, compatibilmente con la disponibilità dei posti. Inoltre, spetta l’erogazione della compensazione pecuniaria se la comunicazione relativa alla cancellazione del volo non è avvenuta nei tempi utili previsti dalla norma.

A chi deve viaggiare con Ryanair consigliamo di consultare frequentemente il sito per verificare l’effettiva partenza del proprio volo ed eventualmente avviare in tempo utile le operazioni del caso. La Federconsumatori e lo Sportello SOS Turista rimangono a disposizione dei passeggeri per informazioni e assistenza ai passeggeri sulle procedure per far valere i propri diritti.

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