• Autore dell'articolo:
  • Categoria dell'articolo:
  • Commenti dell'articolo:0 Commenti

Il 31 gennaio u.s. la Corte di Giustizia europea ha emesso una sentenza nella quale viene stabilito che in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo, le Compagnie aeree hanno il dovere di prestare le forme di assistenza previste dal Reg. CE 261/04 agli artt.5 (paragrafo 1, lettera b) e 9, anche quando i suddetti disservizi sono dovuti a circostanze eccezionali, particolarmente gravose, quali la chiusura dello spazio aereo a causa dell’eruzione vulcanica islandese. Con tale decisione la Corte ha voluto precisare che non vi è differenza tra circostanze cosiddette eccezionali. In pratica, determinati eventi non possono essere considerati più gravi di altri o “straordinariamente eccezionali”, in modo da escludere l’obbligo di assistenza gravante sul vettore aereo.
Ricordiamo che gli articoli sopra citati prevedono: pagamento di cibo e bevande, possibilità di fare due telefonate gratuite o di mandare due fax o due email, eventuale pernottamento in albergo in caso di riprotezione almeno un giorno successivo rispetto all’orario previsto per la partenza.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi allo Sportello SOS Turista.

181 Visite