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Il 31 gennaio u.s. la Corte di Giustizia europea ha emesso una sentenza nella quale viene stabilito che in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo, le Compagnie aeree hanno il dovere di prestare le forme di assistenza previste dal Reg. CE 261/04 agli artt.5 (paragrafo 1, lettera b) e 9, anche quando i suddetti disservizi sono dovuti a circostanze eccezionali, particolarmente gravose, quali la chiusura dello spazio aereo a causa dell’eruzione vulcanica islandese. Con tale decisione la Corte ha voluto precisare che non vi è differenza tra circostanze cosiddette eccezionali. In pratica, determinati eventi non possono essere considerati più gravi di altri o “straordinariamente eccezionali”, in modo da escludere l’obbligo di assistenza gravante sul vettore aereo.
Ricordiamo che gli articoli sopra citati prevedono: pagamento di cibo e bevande, possibilità di fare due telefonate gratuite o di mandare due fax o due email, eventuale pernottamento in albergo in caso di riprotezione almeno un giorno successivo rispetto all’orario previsto per la partenza.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi allo Sportello SOS Turista.

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