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Dopo l’avvio del pagamento del canone RAI nelle fatture emesse dalle imprese elettriche, si stanno rivolgendo presso gli sportelli della Federconsumatori di Modena parecchi utenti per verificare la correttezza delle bollette o rilevare il pagamento del canone RAI anche se non dovuto.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel proprio sito il modulo per la richiesta di rimborso che è possibile fare dal 15 settembre 2016, quindi vogliamo riassumere le casistiche per cui è possibile fare richiesta di rimborso da parte degli utenti in quanto reputano di avere pagato indebitamente il canone RAI e/o hanno presentato la dichiarazione sostitutiva.

Un primo caso riguarda coloro che sono esenti dal pagamento del canone per età (hanno compiuto il 75° anno di età) e reddito (reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) e hanno presentato la dichiarazione sostitutiva. Nel modulo di rimborso inserire codice 1.

Altra casistica riguarda coloro che hanno ricevuto l’addebito in bolletta ma hanno già pagato il canone con modalità diverse (ad esempio addebito sulla pensione). Nel modulo di rimborso inserire codice 3.

Altra casistica riguarda coloro che hanno inviato la dichiarazione di non detenzione della tv entro il 16 maggio ma nella bolletta si sono visti addebitati il canone, in questo caso nel modulo di richiesta di rimborso dovranno inserire il codice 5. Questa casistica riguarda anche coloro che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione della tv successivamente al 16 maggio ma comunque entro il 30 giugno e nella bolletta è presente un addebito di 70 euro per il canone Rai invece che 51,03 euro, come dovuto.

Altra casistica riguarda coloro che hanno una seconda casa con una tariffa NON RESIDENZIALE (D3) e nella bolletta si sono visti addebitati il canone, in questo caso nel modulo di richiesta di rimborso dovranno inserire il codice 6, indicando il motivo della richiesta di rimborso.

Ricordiamo che possono richiedere il rimborso del canone inserendo il codice 4, coloro a cui il canone è stato addebitato su una fattura relativa ad un’altra utenza elettrica intestata a un componente della stessa famiglia anagrafica dell’utente (esempio esistono due contatori nella stessa abitazione). Solo coloro che nel modulo di richiesta non compileranno il campo “data fine” (cioè per tutto il 2016 sussistono i presupposti della richiesta di esenzione), esclusivamente in questo caso l‘istanza di rimborso ha validità anche ai fini della dichiarazione sostitutiva. Quindi solo per questa casistica possono fare richiesta di rimborso anche coloro che non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva entro il 16 maggio.

Dal momento che il rimborso avverrà sempre tramite il gestore, se nel frattempo l’utente cambia fornitore di energia elettrica e il rimborso da parte dell’azienda non vada a buon fine, la restituzione della somma sarà disposta dall’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che la richiesta di rimborso può essere presentata tramite l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’agenzia delle Entrate, tramite intermediari abilitati oppure può essere spedita a mezzo raccomandata.

Ricordiamo che entro il 31 gennaio 2017 gli utenti che reputano di non dovere pagare il canone RAI, dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva.

Gli sportelli della Federconsumatori di Modena presenti in provincia rimangono a disposizione degli utenti per i controlli e l’assistenza del caso.

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