Una sentenza del Tribunale di Torino ha dichiarato che gli scioperi conclamati, che abbiano causato la cancellazione di voli aerei, non possano essere considerati forza maggiore e pertanto i passeggeri hanno diritto non solo all’erogazione di pasti in aeroporto e al pernottamento in albergo (se è prevista una riprotezione il giorno successivo), ma anche alla compensazione pecuniaria, prevista dalla normativa comunitaria in questi casi. Ciò in virtù del fatto che, se una Compagnia aerea era a conoscenza dello sciopero prima della sua data e se gli organi di stampa hanno reso pubblico che in quella giornata si svolgerà l’agitazione sindacale, vi è la responsabilità del vettore poiché non si tratta di un evento eccezionale e imprevedibile, ragion per cui i danni subiti dai passeggeri sarebbero potuti essere contenuti e limitati mediante la dovuta informazione e assistenza, la cui mancanza implica che non è stato impiegato il massimo sforzo in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie per evitare che la circostanza eccezionale causi la cancellazione del volo. Per ulteriori informazioni potete contattare lo Sportello SOS Turista. Elena Foroni Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento 2013 della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico
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- Articolo pubblicato:30 Gennaio 2017
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