In questi giorni stanno girando nel web molte notizie sull’applicazione dell’Iva sulla tariffa d’igiene ambientale. Gran parte di queste sono prive di fondamento! La sentenza della Corte Costituzionale del 2009 toglie l’Iva dalla TIA, ma a questa sentenza non è mai seguita una normativa coerente. Anzi, il governo Berlusconi nel 2010 ha riaffermato che la TIA deve essere gravata dall’Iva. Ad ottobre 2011 la normativa è stata ulteriormente modificata introducendo a partire dal 2013 la RES (Rifiuti e Servizi) che ritornerà ad essere una Tassa. Si tratterà di vedere con quali modalità avverrà questo ulteriore cambiamento. {C}{C} La ns Associazione dal 2009 ha messo a disposizione dei cittadini un modulo indirizzato al gestore di diffida ad adempiere alla restituzione di quanto pagato e all’interruzione dell’applicazione dell’Iva. Tale modulistica è da inviare anche al Comune di residenza. Va precisato però che SENZA l’emanazione di una legge la restituzione dell’Iva non avviene “automaticamente”. In diverse realtà , anche dell’Emilia Romagna, abbiamo fatto ricorsi ai Giudici di Pace e alle Commissioni Tributarie ottenendo diverse sentenze favorevoli, ma queste sentenze riguardano solo i ricorsi in questione non sono quindi generalizzabili. E’ assolutamente FALSO che inviando la diffida ad adempire al gestore si interrompa l’applicazione dell’Iva sulle bollette future. Così come , lo ribadiamo , è privo di fondamento che inviando la diffida ad adempire si riceva automaticamente il rimborso dell’Iva per i dieci anni precedenti. Per scaricare il modulo nella sezione modulistica del sito.
- Autore dell'articolo:
- Articolo pubblicato:30 Gennaio 2017
- Categoria dell'articolo:ACQUA ENERGIA GAS E RIFIUTI
- Commenti dell'articolo:0 Commenti
2.713 Visite