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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato alla Compagnia aerea Air France una sanzione di 80.000,00 euro in seguito a una indagine sulle limitazioni applicate dal vettore per il mancato utilizzo della prima tratta di un biglietto di andata e ritorno.
Sostanzialmente, in caso di annullamento da parte del passeggero della tratta di andata, la società cancellava il biglietto sequenziale di ritorno o chiedeva un supplemento di prezzo per la fruizione di esso.
L’antitrust ha, quindi, valutato tale procedimento scorretto, sia per la mancanza di informazione relativa a questa regola tariffaria in fase di acquisto tramite sito internet, che per la non previsione di una procedura che permetta al passeggero di avvisare la Compagnia, in tempo utile, di voler usufruire del volo di ritorno.
Durante il procedimento condotto dall’AGCM, Air France ha inserito nelle Condizioni Generali di Contratto una procedura per il mercato italiano, che prevede la possibilità di comunicare al vettore l’intenzione di usufruire della tratta di ritorno, precedentemente acquistata.
Per ulteriori informazioni potete contattare lo Sportello SOS Turista.

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