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La sentenza della Corte di Giustizia europea C-509/11, emessa il 23/09/2013, ha stabilito che una Compagnia ferrovia non può inserire nelle sue condizioni contrattuali una clausola che abbia l’effetto di esonerarla dall’obbligo di indennizzo per ritardo (stabilito dall’art.17 del Reg. CE 1371/07) nel caso in cui questo sia dovuto alle cause previste all’art. 32 di suddetto Regolamento comunitario, ossia:
a) circostanze esterne all’esercizio ferroviario che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare;
b) colpa del viaggiatore; oppure
c) un comportamento di terzi che il trasportatore, nonostante abbia riposto la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare; un’altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non è considerata parte terza; il diritto di regresso rimane impregiudicato.
In pratica, l’art.17 del Reg. CE 1371/07 deve essere interpretato in modo che una Compagnia ferroviaria non può escludere l’obbligo di corrispondere l’indennizzo in caso di ritardo quando il disservizio è causato da forza maggiore.
Ciò poiché, l’indennizzo previsto dall’art.17 che, peraltro, non contiene alcuna esclusione di per la corresponsione dell’indennizzo, ha lo scopo di compensare il prezzo pagato dal passeggero per un servizio non eseguito conformemente al contratto di trasporto stipulato, mentre l’art.32 che contiene l’elenco delle sopracitate cause di esclusione di indennizzo, disciplina il risarcimento del danno che il passeggero può subire in caso di ritardo, perdita di coincidenza o soppressione del treno.
Per maggiori informazioni potete contattare lo Sportello SOS Turista

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