Al momento stai visualizzando Ryanair: rimborsi e assistenza voli cancellati. Ecco tutte le informazioni necessarie sui diritti dei passeggeri
  • Autore dell'articolo:
  • Categoria dell'articolo:
  • Commenti dell'articolo:0 Commenti

Rimborso del prezzo del biglietto, riprotezione su un nuovo volo, ma anche assistenza e in alcuni casi indennizzo fino a 600 euro. Sono alcune delle tutele previste per i passeggeri nei principali casi di disservizio (ovvero la cancellazione del volo), che interessano in questi giorni numerosissimi viaggiatori che dovevano o dovranno partire con Ryanair.

Di seguito le tutele previste per chi viaggia in aereo in base alla Carta dei diritti del passeggero dell’Enac.

Il passeggero ha diritto ad un rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, oppure ad un altro volo il prima possibile o in una data successiva più conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili.

La compagnia inoltre si dovrà far carico:

– dell’assistenza con pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;

– di una adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;

– del trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;

– di due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.

In alcuni casi il passeggero ha diritto anche alla compensazione pecuniaria calcolata in base alla tratta e alla distanza percorsa:

– voli intracomunitari inferiori o pari a 1.500 km, 250 euro;

– voli intracomunitari superiori a 1.500 km, 400 euro;

– voli internazionali inferiori o pari a 1.500 km, 250 euro;

-voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km, 400 euro;

– voli internazionali superiori a 3.500 km, 600 euro. 

Mentre la compensazione pecuniaria non è dovuta:

– nel caso il passeggero venga informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso;

– nel caso il  preavviso venga fornito tra le 2 settimane e i 7 giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo che parta non più di 2 ore prima rispetto a quello previsto e arrivi al massimo 4 ore dopo;

– se nei 7 giorni antecedenti alla partenza è stato offerto al passeggero un volo alternativo che parta non più di 1 ora prima rispetto all’orario previsto per la partenza e che arrivi meno di 2 ore dopo rispetto all’orario previsto per l’arrivo.

Inoltre la normativa prevede anche la possibilità di un risarcimento supplementare correlato alle spese aggiuntive che il cittadino ha dovuto sopportare (es. taxi, costo maggiore biglietto, ecc), in questo caso la compensazione pecuniaria può essere decurtata da esso. Per questo consigliamo ai cittadini coinvolti di conservare tutte le ricevute attestanti le spese sostenute.

Al fine di far valere i vostri diritti vi consigliamo di rivolgervi a una sede della Federconsumatori (presenti su tutto il territorio nazionale) o allo sportello SOS Turista al numero 059 251108.

La Federconsumatori ha chiesto l’avvio di un confronto con l’Enac al fine di verificare la possibilità di definire procedure semplificate per i dovuti rimborsi e risarcimenti che spettano ai cittadini, nonché per porre in essere ogni provvedimento utile a scongiurare il verificarsi di situazioni analoghe in futuro.

511 Visite