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Previa consultazione fra i vari portatori di interessi, il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato il regolamento e  predisposto il relativo modulo di reclamo per l’accertamento e la comminazione delle sanzioni menzionate nel  D.lgs. 169/2014 in attuazione del Regolamento comunitario 181/2011, che prevede la disciplina sui diritti dei passeggeri trasportati su autobus.
Il regolamento offre la possibilità, ai passeggeri che abbiano già inviato un reclamo all’impresa di trasporto,  di rivolgersi in seconda istanza, previa delega anche tramite associazioni, all’Autorità di regolazione dei trasporti, al fine di segnalare eventuali violazioni degli obblighi a carico delle imprese di trasporto, previsti dalla normativa comunitaria. Le sanzioni che l’Autorità potrà eventualmente stabilire a seguito della conclusione di un procedimento, si riferiscono a: violazioni del contratto di trasporto, violazione degli obblighi relativi a persone con mobilità ridotta, violazione del diritto all’informazione e ai reclami, violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo.
Il Decreto legislativo 169/2014 indica che possono essere presentati reclami solo per i servizi regolari e non per quelli occasionali. E’, altresì, specificato che per i trasporti la cui tratta sia inferiore a 250 km possono essere applicati soltanto alcuni tipi di reclamo e che l’Autorità non è competente a risolvere controversie tra imprese e consumatori.
Per ulteriori informazioni potete contattare lo Sportello SOS Turista.

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