Al momento stai visualizzando L’installazione dei termoregolatori

L’installazione termoregolatori è stato prorogato al 30 giugno.

Ecco alcuni consigli utili.

A partire dal mese di giugno 2017, tutti i condomini con riscaldamento centralizzato dovranno installare un impianto con valvole termostatiche e contabilizzatori di calore.

Nel giugno del 2015 è stato approvato il decreto legislativo della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che prevede l’installazione di valvole termostatiche e contabilizzatori di calore su ogni termosifone di una abitazione.

Con l’installazione dei termostati ne conseguirà una variazione del regolamento condominiale e delle modalità di ripartizione delle spese per il riscaldamento. Tutti i condomini, con impianto centralizzato, saranno soggetti a questo cambio in modo che le spese vengano divise in base ad una specifica tabella millesimale.

Alcune delle procedure che dovranno essere fatte:

  1. L’amministratore convoca l’assemblea condominiale in cui informa sull’iter da seguire e segnalare eventuali casi di impossibilità tecnica o mancata convenienza economica per l’installazione della termoregolazione.
  2. Deciso l’incarico di progettazione e l’incarico alla ditta per l’istallazione, l’amministratore provvede alla raccolta dei fondi.
  3. Ogni condomino può pretendere di avere l’estratto del calcolo dei millesimi, distinta dei corpi scaldanti in caso di contabilizzazione indiretta.
  4. Terminati i lavori, l’amministratore convoca l’assemblea per la presentazione del nuovo sistema di termoregolazione e contabilizzazione. Inoltre l’assemblea deve adottare il nuovo criterio di riparto, sarebbe importante la presenza dei professionisti per aiutare l’assemblea a decidere correttamente.

Vediamo come deve essere gestita il sistema di contabilizzazione, lettura e ripartizione delle spese:

  1. Al condominio deve essere reso noto l’intero percorso di calcolo, dalle letture degli apparecchi all’importo riportato nel prospetto di ripartizione.
  2. Ci devono essere resoconti chiari e comprensibili e l’esecuzione dei conteggi deve essere attinente ai criteri adottati dalla delibera del condominio, che a sua volta deve attenersi alle legge e norme tecniche vigenti. Qualora la ripartizione non è stata eseguita in conformità alla legge, ogni condomino può impugnare l’atto di delibera.
  3. Durante il primo anno di contabilizzazione, fare una lettura a metà stagione di riscaldamento ed un conteggio previsionale in modo da avere un’idea dei propri consumi e della spesa risultante e poter correggere il proprio comportamento prima che sia troppo tardi.
  4. Il sistema di contabilizzazione è ben fatto se si conosce che potenza ha ciascun corpo scaldante nel caso di installazione di contatori sui singoli corpi, come si fa il conteggio della ripartizione dei costi, quanto valgono i millesimi, come si determina il consumo totale e come lo si ripartisce in consumo volontario e involontario.
  5. L’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto. I correttivi ai coefficienti non si possono usare, in quanto la legge prescrive di usare i consumi volontari effettivi. Il ricorso ai coefficienti correttivi tenderebbe a far pagare il confort goduto. La legge invece parla sempre esclusivamente di pagamento in base ai “consumi di energia”, indipendentemente dalla destinazione finale e dell’utilizzo del calore che il condomino preleva dall’impianto, si paga in base al prelievo del calore dall’impianto. La cosa non è diversa da quello che accade con impianti autonomi.
  6. I millesimi di riscaldamento e di acqua calda servono a ripartire tra i condomini il costo del consumo involontario. Per il riscaldamento si calcolano in proporzione ai fabbisogni di energia utile, cioè la quantità di calore che servirebbe, in un anno con clima standard, per mantenerla a 20 °C costanti. Quindi dipende dalle dispersioni di calore e dagli apporti solari.
  7. Da sapere che pur non consumando energia, quindi non c’è consumo volontario, c’è da pagare la quota millesimale di consumo involontario   
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