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La corte di giustizia europea ha, recentemente, emesso una sentenza che stabilisce due importanti principi relativi alla cancellazione del volo ed al risarcimento del danno subito.
Anzitutto viene definito che il termine “cancellazione” non si riferisce solo ad un aereo che non parte, ma anche ad uno che decolla ma, per qualsiasi motivo, è costretto a rientrare all’aeroporto di destinazione ed i passeggeri vengono trasferiti su altri voli. Questo perchè è fondamentale l’itinerario del volo, effettuato in conformità ad un programma stabilito dal vettore.
Inoltre, la sentenza afferma che il termine “risarcimento supplementare”, compreso nell’art. 12 del Reg. CE 261/04 in materia di diritti dei passeggeri in caso di overbooking, cancellazione e ritardo, non è relativo al rimborso di eventuali maggiori spese sostenute, che può e deve, comunque, essere chiesto, ma si riferisce ad un possibile risarcimento del danno, anche morale, derivato dall’inadempimento contrattuale posto in essere dal vettore.
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