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Nel Bollettino Ufficiale del 27 giugno scorso è stata pubblicata la legge comunitaria approvata dalla Regione Emilia – Romagna (legge n. 7 del 2014), il cui titolo IV modifica la legge regionale n. 7 del 2003 in tema di Agenzie di viaggio.

Oltre ad aggiornamenti nei rinvii alla normativa statale, che dall’adozione della prima legge era nel frattempo più volte mutata, molte delle novità sono tese perlopiù alla semplificazione amministrativa ed a favorire la libera circolazione delle imprese, come per esempio la sostituzione dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia con una SCIA.

Come Sportello S.O.S. Turista dobbiamo però fortemente criticare, all’interno di queste misure, l’eliminazione del deposito cauzionale disposta dall’art. 42, deposito di circa 43.000 € (in realtà normalmente costituito da una polizza assicurativa) che la precedente formulazione introduceva a favore degli utenti delle agenzie a garanzia delle obbligazioni assunte da queste nello svolgimento della propria attività imprenditoriale. E poiché si trattava di una garanzia a semplice richiesta in favore della Provincia, nel caso di agenzie che per qualche motivo chiudessero o finissero in procedure concorsuali lasciando un mare di debiti, molti consumatori potevano trovare qui l’unica fonte di risarcimento: il caso attuale dell’agenzia Birkita viaggi di Modena ne è un chiaro esempio. E’ vero che resta l’obbligo di assicurazione (peraltro previsto da una legge dello Stato attuativa di una direttiva comunitaria, e quindi non certo eliminabile), ma non c’è un’azione diretta del consumatore verso di essa e comunque queste polizze spesso escludono fatti dolosi, mentre il deposito cauzionale una volta svincolato viene gestito dall’ente pubblico che non distingue in base al titolo da cui deriva il credito e assicura una parità di trattamento tra i creditori che la copertura assicurativa per sua natura non può garantire.

Imposizione dell’Europa? Per lo Sportello S.O.S. Turista no, tanto è vero che anche lo Stato, nel decreto attuativo della direttiva servizi, si è riservato la possibilità di chiedere ad imprese straniere in entrata garanzie assicurative a difesa di interessi generali come i diritti dei consumatori, che proprio in sede comunitaria trovano ampio riconoscimento.

Non ci resta, dunque, che prendere atto, non senza rammarico, che una legislazione opportunamente garantista per i clienti delle agenzie è stata eliminata proprio nel momento in cui la situazione del mercato turistico avrebbe forse richiesto maggiori rassicurazioni e diritti per gli utenti.

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