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La Corte di Giustizia europea ha emesso una sentenza (CI-11/11 26/02/2013) riguardante i passeggeri il cui volo abbia subito un ritardo.
Con tale provvedimento viene disposto che, per i voli che prevedono diverse coincidenze, vi è il diritto alla corresponsione della compensazione pecuniaria per il ritardo all’arrivo pari o superiore a tre ore, a prescindere dal ritardo alla partenza. In particolare, per ottenere l’indennizzo da parte del vettore aereo è sufficiente un ritardo di tre o più ore all’arrivo a destinazione, mentre non è necessario che il ritardo alla partenza rientri nei parametri indicati nell’art.6 del Reg. CE 261/04.
Per ulteriori informazioni e per assistenza potete contattare lo Sportello SOS Turista.

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